Quando l’accusa diventa strumento di gestione del dissenso
- Angelo Soro
- 23 feb
- Tempo di lettura: 5 min
Il caso statunitense e le domande che riguardano anche l’Italia

Premessa
Stamattina mi sono imbattuto in questo articolo del Guardian che riportava un fenomeno giudiziario: negli Stati Uniti, molti dei procedimenti avviati dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) contro manifestanti coinvolti in operazioni di immigrazione si stanno concludendo con archiviazioni, assoluzioni e ritiri delle accuse.
Le contestazioni erano pesanti: aggressione a funzionari federali, intralcio all’azione dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), violenza contro pubblici ufficiali.
In diversi casi, però, le dichiarazioni inizialmente rese da agenti del Department of Homeland Security (DHS) sono state smentite da riprese video o si sono rivelate insufficienti a sostenere l’accusa davanti ai giudici.
Il dato più interessante non è la singola vicenda.
È la tendenza.
E questa tendenza pone una domanda che non riguarda solo il sistema statunitense.
L’anomalia che interroga le democrazie
Il sistema federale americano è tradizionalmente caratterizzato da tassi di condanna molto elevati nei procedimenti penali federali. Quando una serie significativa di imputazioni per aggressione a funzionari pubblici crolla in aula, non siamo di fronte a un episodio marginale.
Siamo davanti a un possibile squilibrio tra:
impulso accusatorio;
verifica probatoria;
funzione di garanzia del giudice.
E qui il parallelismo con l’Italia diventa inevitabile.
Anche in Italia la linea di confine è sottile
Nel nostro ordinamento, i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni aggravate nei confronti di agenti delle forze dell’ordine costituiscono strumenti essenziali per la tutela dell’ordine pubblico.
Nessuno mette in discussione la necessità di proteggere chi esercita funzioni istituzionali.
Il punto è un altro: prima di accusare formalmente una persona, lo Stato si è davvero assicurato che le prove siano sufficienti e coerenti?
In Italia vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).
Ma l’obbligatorietà non elimina la discrezionalità tecnica nella qualificazione dei fatti.
Se una condotta marginale viene sistematicamente qualificata nella forma più grave possibile, il procedimento penale può trasformarsi, di fatto, in uno strumento di pressione preventiva.
È un rischio teorico, oppure è un rischio fisiologico in una stagione di tensione sociale, come quella che stiamo attraversando?
Sicurezza e prevenzione: un tema che ci riguarda da vicino
Negli ultimi anni anche il legislatore italiano ha mostrato una crescente attenzione alla dimensione preventiva con l’ampliamento di poteri amministrativi interdittivi, strumenti di allontanamento e divieto di accesso (il cosiddetto DASPO urbano), misure di prevenzione personali, rafforzamento delle aggravanti in contesti di protesta e, ultimo in ordine di tempo, il discusso fermo di 12 ore inserito nell’ultimo Decreto Sicurezza 2026 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che ho illustrato in questo post.
Il filo conduttore è chiaro: intervenire prima che il danno si produca.
È una logica comprensibile, ma è una logica che, se non adeguatamente bilanciata, può scivolare verso un modello in cui la gestione del dissenso viene addirittura anticipata sul piano penale.
Le vicende statunitensi mostrano cosa accade quando l’anticipazione si spinge troppo avanti: l’accusa precede la prova, il processo diventa il luogo della correzione e, nel frattempo, il costo personale è già stato pagato.
Il costo della sola imputazione
Sia negli Stati Uniti sia in Italia, l’avvio di un procedimento penale comporta conseguenze che vanno oltre l’esito finale:
esposizione mediatica;
impatto sulla reputazione personale;
misure cautelari personali;
effetti professionali e personali.
L’archiviazione o l’assoluzione arrivano, ma spesso dopo mesi e, non di rado, dopo anni.
Questo dovrebbe indurre a una riflessione prudenziale: l’azione penale è uno strumento di accertamento, non di gestione simbolica dell’ordine pubblico.
Il ruolo del giudice come argine
Un elemento interessante del caso statunitense è che il sistema ha reagito.
Giudici che hanno archiviato “con pregiudizio” (questa formula rende la sentenza di assoluzione o archiviazione non più appellabile da parte dell’accusa), che hanno rilevato contraddizioni, che hanno respinto richieste accusatorie ritenute vaghe o insufficienti.
È la dimostrazione che la separazione dei poteri funziona quando ciascun attore esercita pienamente il proprio ruolo.
La domanda che dobbiamo porci, guardando al nostro ordinamento, è simile:
il giudice, in Italia -a seconda della fase- il GIP e il GUP (Giudice delle Indagini Preliminari e Giudice delle Udienze Preliminari - nelle note spiego la differenza tra le due figure), esercita un controllo effettivo sulla qualificazione dei fatti?
siamo sicuri che, prima di costruire un’accusa, vengano analizzati con rigore tutti i fatti e non solo la prima versione dei fatti?
esiste un equilibrio reale tra tutela dell’ordine e tutela delle libertà costituzionali (artt. 13, 17, 21 Cost.)?
La questione non è “ordine contro libertà”
La tentazione, nel dibattito pubblico, è polarizzare.
Da una parte chi invoca sicurezza assoluta.
Dall’altra chi teme compressioni sistemiche delle libertà.
Ma la democrazia costituzionale non vive di alternative secche. Non è bianco o nero.
Vive di bilanciamenti e di sottili equilibri.
Il caso statunitense mostra cosa accade quando il bilanciamento si sposta troppo verso l’impulso accusatorio: il sistema giudiziario è costretto poi a intervenire per ripristinare le proporzioni.
In Italia, la vera sfida è prevenire quello squilibrio prima che si produca.
Un rischio che la proposta di riforma costituzionale targata Nordio, sembra non tenere in conto e che sarà presto oggetto di un referendum confermativo.
È una riforma tecnica, complessa, che incide su equilibri costituzionali profondi, ridotta però a un’alternativa binaria: Sì o No.
La domanda che resta
Ogni Stato ha il diritto e il dovere di proteggere i propri funzionari.
Ma uno Stato di diritto si misura anche nella capacità di accettare che non tutte le tensioni sono aggressioni, non ogni resistenza è violenza, non ogni protesta è pericolo.
Quando l’accusa penale diventa lo strumento principale di gestione del conflitto sociale, il rischio non è soltanto l’assoluzione in aula, il rischio è l’erosione silenziosa della fiducia nelle istituzioni.
E la fiducia, in una democrazia, è un bene costituzionale non scritto ma essenziale.
Non intaserà la tua casella di posta elettronica. Promesso!
Note
GIP: Giudice per le Indagini Preliminari
Il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) interviene prima del processo, nella fase delle indagini condotte dal Pubblico Ministero.
Cosa fa in concreto?
Il GIP:
autorizza misure cautelari (custodia in carcere, domiciliari, interdittive);
autorizza intercettazioni;
convalida arresti e sequestri;
decide sulle richieste di archiviazione;
può disporre incidente probatorio.
Il GIP è il giudice del controllo: serve a garantire che l’attività del Pubblico Ministero durante le indagini rispetti la legge e i diritti dell’indagato.
Non giudica la colpevolezza nel merito: verifica la legittimità e la fondatezza delle richieste investigative.
GUP: Giudice dell’Udienza Preliminare
Il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) interviene dopo la chiusura delle indagini, se il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio.
La sua funzione è diversa.
Il GUP:
valuta se esistono prove sufficienti per mandare l’imputato a processo;
può pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
decide su eventuali riti alternativi (abbreviato, patteggiamento).
Il GUP è il giudice-filtro del processo: stabilisce se il caso deve andare a dibattimento oppure no.
La differenza essenziale, in parole semplici:
GIP ----> controlla le indagini
GUP --> decide se si deve fare il processo
Il GIP interviene mentre si raccolgono le prove.
Il GUP interviene quando le prove raccolte devono essere valutate per capire se sono sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio.
Un esempio semplice:
La Procura chiede l’arresto di una persona --> decide il GIP.
La Procura, a fine indagini, chiede il rinvio a giudizio --> decide il GUP.





Ottimo articolo, chiaro e completo