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Decreto Sicurezza 2026: Verso uno "Stato di Prevenzione"?

  • Immagine del redattore: Angelo Soro
    Angelo Soro
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 10 minuti fa

Cosa cambia davvero per cittadini e manifestanti con la nuova stretta del Governo tra rischi di incostituzionalità e vecchi spettri del passato


Un controllo di polizia - Uno dei punti di massima tensione è il Fermo Preventivo di 12 ore
Un controllo di polizia - Uno dei punti di massima tensione è il Fermo Preventivo di 12 ore


Il 5 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri ha varato (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) un nuovo pacchetto di norme, noto come Decreto Sicurezza 2026. Questo provvedimento non rappresenta un semplice inasprimento delle pene, ma segna uno spostamento dell'asse democratico, spingendo il confine tra prevenzione e repressione verso territori finora inesplorati nella storia repubblicana recente.

Leggendo il testo emanato dal CdM, mi son posto alcune semplici domande circa le ricadute sulle nostre vite di cittadini e, guardando oltre, sull'esito di un eventuale intervento della Corte Costituzionale in merito ad alcuni punti controversi del Decreto.


Cosa troverai in questo post:



La quotidianità sotto controllo: dai coltelli alle "Zone Rosse"

Dunque, cosa cambia concretamente per noi cittadini e perché i giuristi parlano di un ritorno a logiche tipiche degli anni più bui della nostra storia?

Esaminiamo i punti chiave.

Il decreto introduce strumenti di controllo preventivo che avranno un impattano direttamente sulla vita delle famiglie e dei giovani:

  • La "Stretta sulle Lame" Il porto di coltelli superiori a 8 cm (senza giustificato motivo) diventa un reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

  • Responsabilità Genitoriale - Viene introdotta una responsabilità pecuniaria inedita: i genitori di minori trovati armati rischiano multe fino a 1.000 euro per le condotte dei figli.

  • Fuga all'Alt - Chi non si ferma a un posto di blocco mettendo in pericolo la sicurezza pubblica rischia da 6 mesi a 5 anni di carcere e la confisca del veicolo.

  • Scudo penale per le forze dell’ordine - Per gli agenti che fanno uso della forza viene prevista una procedura rallentata di iscrizione nel registro degli indagati.

  • Zone Rosse Urbane - I Prefetti acquisiscono il potere di istituire aree permanenti dove l'accesso è vietato a chiunque sia stato semplicemente denunciato (non condannato!) negli ultimi 5 anni.


La gestione del dissenso: la fine della resistenza passiva?

L’aspetto più controverso del provvedimento riguarda la libertà di manifestare e il diritto al dissenso.

Uno dei punti di massima tensione è il Fermo Preventivo di 12 ore.

Le forze dell'ordine potranno trattenere una persona in ufficio per mezza giornata sulla base di un "fondato motivo" di ritenere che possa disturbare l’ordine pubblico, indipendentemente dal compimento di un qualsiasi reato.


Inoltre, il decreto trasforma illeciti che prima erano amministrativi in veri e propri delitti:

  • Il blocco stradale passa da illecito amministrativo a reato penale punibile con la reclusione fino a 2 anni.

  • La resistenza passiva, cioè la protesta non violenta (come il rifiuto di eseguire ordini), viene ora equiparata a un reato per il quale è prevista la detenzione.

A completare il quadro, il Divieto Giudiziario di Manifestare può arrivare a 10 anni per chi ha condanne, anche non definitive, con l’obbligo di firma in questura durante i cortei.



Lo scudo penale per le forze dell’ordine: una zona grigia pericolosa

Il decreto introduce anche una sorta di scudo penale per le forze dell’ordine impegnate in operazioni di sicurezza e ordine pubblico. In concreto, per gli agenti che fanno uso della forza viene prevista una procedura rallentata di iscrizione nel registro degli indagati, subordinata a una valutazione preliminare sull’“evidente” legittimità dell’intervento.

Il governo presenta questa misura come una tutela "contro indagini automatiche e strumentali", come ha asserito qualche rappresentante del governo.

Il problema, però, è che così si crea una asimmetria evidente tra cittadini e apparati dello Stato: mentre per il cittadino comune la responsabilità penale scatta immediatamente, per chi esercita la forza pubblica viene introdotto un filtro preventivo.


Il rischio non è solo teorico. In un contesto in cui il decreto amplia fermo preventivo, zone rosse e repressione del dissenso, lo scudo penale rischia di trasformarsi in una zona di opacità, riducendo la trasparenza proprio nei casi più delicati: uso sproporzionato della forza, abusi, lesioni durante manifestazioni.

Non si tratta di negare tutele a chi svolge un lavoro difficile, ma di evitare che la protezione si trasformi in una deroga di fatto al principio di uguaglianza davanti alla legge. Senza controlli rigorosi e tempestivi, la fiducia tra cittadini e istituzioni rischia di incrinarsi ulteriormente.


Parallelismi storici: Il ritorno alla "Strategia della Tensione"

Le analogie strutturali tra il Decreto 2026 e la Legge Reale (Legge 152/1975), approvata durante gli "Anni di Piombo", sono evidenti e preoccupanti.

Come nel 1975 si permettevano fermi basati su sospetti generici, così il decreto odierno sposta l'obiettivo dal "punire chi ha sbagliato" al "fermare chi potrebbe sbagliare".

Viene introdotta una procedura che rallenta l'iscrizione nel registro degli indagati per gli agenti che usano la forza in casi di "evidente" giustificazione, riducendo la trasparenza immediata.

Questo richiama l'allargamento della discrezionalità sull'uso delle armi concesso nel provvedimento del '75.

Sia questo Decreto, sia la Legge Reale tendono a colpire il "soggetto pericoloso" (il giovane marginale, il manifestante abituale) in quanto tale, piuttosto che il singolo atto illecito effettivamente compiuto.

Questa sovrapposizione temporale tra l'odierno e il passato, rivela un ritorno a quello che i giuristi definiscono "diritto penale d’autore": in pratica non si viene più giudicati solo per ciò che si è fatto, ma per ciò che si rappresenta (il manifestante, l'attivista, il marginale).

Se nel 1975 la giustificazione era la lotta al terrorismo armato, nel 2026 la finalità sembra essere la "neutralizzazione" preventiva del dissenso sociale.

Il rischio è la creazione di una democrazia a doppia velocità, dove la tutela dei diritti fondamentali non è più uguale per tutti, ma dipende dalla pericolosità percepita dal potere esecutivo.


Il nodo Costituzionale: quali norme rischiano di cadere?

A questo punto è sembrato naturale procedere con un confronto tecnico con la Costituzione. Sono emerse diverse possibili frizioni che potrebbero portare a una bocciatura, totale o parziale, da parte della Corte Costituzionale.

Il nodo centrale non riguarda tanto l’obiettivo dichiarato del decreto, quanto piuttosto la vaghezza delle norme e l’ampia discrezionalità concessa all’esecutivo e alle forze di polizia, a discapito del controllo da parte della magistratura.


I principali punti di attrito interessano diversi articoli della nostra Carta costituzionale.

Provo a elencarne alcuni:


Il fermo preventivo di 12 ore incide direttamente sull’inviolabilità della libertà personale e sulla riserva di giurisdizione. La privazione della libertà avviene sulla base di un sospetto e senza un intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria, spostando l’equilibrio costituzionale verso un modello di prevenzione amministrativa anziché di repressione giudiziaria.


Filtrare l’accesso alle manifestazioni in base a denunce o precedenti, anche non definitivi, trasforma un diritto costituzionale in una concessione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.


La responsabilità pecuniaria dei genitori per le condotte autonome dei figli minori entra in collisione con il principio di personalità della responsabilità penale, cardine dello Stato di diritto.


Particolarmente delicata è anche la previsione di una specie di scudo penale per le forze dell’ordine. Il rallentamento dell’iscrizione nel registro degli indagati, subordinato a una valutazione preliminare sull’“evidente” legittimità dell’uso della forza, rischia di introdurre una deroga di fatto ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di obbligatorietà dell’azione penale.

La Corte ha sempre ammesso forme di tutela per chi esercita funzioni pubbliche, ma ha costantemente respinto ogni meccanismo che si traduca in un’immunità preventiva o in una riduzione del controllo giudiziario, soprattutto quando è in gioco l’uso legittimo della forza.


Principio di offensività e proporzionalità

La criminalizzazione con pene detentive di condotte non violente, come la resistenza passiva o il blocco stradale, appare sproporzionata rispetto all’offesa concreta arrecata, e quindi vulnerabile sul piano costituzionale.


Quando lo Stato ha tentato di limitare diritti fondamentali sulla base del solo sospetto di pericolosità, la Corte è intervenuta con decisione (segnalo la sentenza n. 15/1982 https://giurcost.org/decisioni/1982/0015s-82.html), affermando che la compressione delle libertà personali richiede fatti concreti e verificabili.

Allo stesso modo, la Consulta ha più volte censurato norme che lasciavano eccessiva libertà interpretativa alle autorità amministrative (sentenza n. 115/2011https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2011/115), ribadendo che in una democrazia le regole devono essere chiare, prevedibili e controllabili da un giudice.


Alla luce di questi e altre precedenti sentenze, guardo alle disposizioni del Decreto Sicurezza 2026 - che si fondano su concetti vaghi, valutazioni preventive e ampie discrezionalità (dal fermo di 12 ore alle zone rosse, fino al discutibile scudo penale) - come a una serie di provvedimenti esposti a un intervento correttivo della Consulta.


In buona sostanza, la Corte Costituzionale non tollera zone d’ombra: quando la tutela dell’ordine pubblico si traduce in un disarmo delle garanzie, il bilanciamento salta.

Ed è proprio su questo terreno che il decreto rischia di inciampare.


Conclusioni

Il Decreto Sicurezza 2026 sembra voler codificare una sorta di "emergenza permanente". Se negli anni '70 la restrizione delle libertà era giustificata da una reale minaccia terroristica e stragista, oggi il rischio è che lo stesso "martello" normativo venga usato contro fenomeni sociali molto diversi: proteste sindacali, attivismo ambientale e disagio giovanile.

La trasformazione dello Stato di Diritto in uno "Stato di Prevenzione" rappresenta una sfida diretta alla Costituzione: la libertà di movimento e di espressione non può essere subordinata a una valutazione soggettiva delle autorità, pena il deperimento della qualità democratica del Paese.

La parola passerà ora, inevitabilmente, ai giudici costituzionali, non ci resta che attendere i loro pronunciamenti e i succesivi (consueti) lamenti del legislatore.


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