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Perché Mattarella non ha bloccato il DL Sicurezza

  • Immagine del redattore: Angelo Soro
    Angelo Soro
  • 1 lug 2025
  • Tempo di lettura: 4 min

Ovvero, perché il Presidente non è un censore politico


il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Lo ammetto: frequento i social network (per gli amici, solo Social).

Ultimamente mi soffermo spesso su Bluesky, una sorta di fratello buono di Twitter (per gli amici di Elon, solo X), perché lo trovo meno ingombrante di Facebook, meno luccicante di Instagram… insomma: meno. In particolare, meno zeppo di leoni da tastiera, troll e piromani digitali.

Di recente mi è capitato di partecipare ad alcuni thread che commentavano il Decreto Sicurezza. Trattavano in particolare due aspetti:

  1. la sua pretesa di rappresentare un “nuovo ordine” (che suona come un’ulteriore compressione dei diritti che fondano una democrazia);

  2. la domanda, sollevata da alcuni utenti dopo la presa di posizione della Suprema Corte: perché il Presidente della Repubblica non è intervenuto per bloccare la promulgazione della legge di conversione?

Una domanda tutt’altro che banale: riguarda infatti l’equilibrio tra garanzie costituzionali, indirizzo politico del governo e ruolo del Presidente della Repubblica.

Rovistando tra i miei ricordi universitari, proverò a fare chiarezza partendo dalle basi: la nostra Costituzione.


Cosa può fare il Presidente della Repubblica davanti a un DDL o DL?

Il Decreto Sicurezza (D.L. 11 aprile 2025 n. 48) è stato convertito in legge il 9 giugno 2025, diventando la Legge n. 80/2025 e, in questi casi, il Presidente non può rifiutare la conversione di un decreto già approvato da Parlamento entro i termini previsti (60 giorni, come stabilito dall’art 77 della Costituzione).

In base all’art. 74 della nostra Costituzione, può rinviare un disegno di legge con messaggio motivato, ma non può opporsi alla sua conversione se entro 60 giorni dal decreto le Camere lo approvano. In buona sostanza al Presidente non resta che firmare.

Perciò, Mattarella non aveva il potere di bloccare direttamente la trasformazione in legge del DL Sicurezza.


Perché Mattarella non ha rinviato alle Camere il DL?

Perché il potere di rinvio è eccezionale e prudente!

Infatti il Presidente:

  • Non è una Corte costituzionale.

  • Non giudica nel merito politico delle leggi.

  • Esercita il suo ruolo di “garante” con equilibrio istituzionale, evitando scontri diretti con la maggioranza (che ha la legittimazione del voto).

Tra l’altro Mattarella, a differenza di molti suoi predecessori, è noto per rinvii rarissimi: solo una volta, durante il suo primo mandato, ha restituito alle Camere un DL, quello sulla riforma del CSM nel 2022.

La sua arma preferita è la “moral suasion” preventiva, con rilievi informali al governo prima della firma (a volte poi i testi vengono corretti prima del varo).

Le osservazioni della Cassazione: cosa ha rilevato

Sabato 28 giugno 2025, la Corte di Cassazione, attraverso la Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio Massimario, ha criticato l’uso improprio del decreto-legge, considerando assenti i motivi di vera urgenza o necessità, visto che si trattava di un DDL da mesi in Parlamento.

Ha inoltre evidenziato profili di disomogeneità normativa e rischio di sanzioni sproporzionate, soprattutto in ambito penale (aggravanti di luogo, reati contro il diritto di protesta, ambito carcerario etc.) .

Tuttavia, tutto ciò resta un parere non vincolante: solo la Corte Costituzionale potrà eventualmente dichiarare alcune norme incostituzionali ed eliminarle.


Perché Mattarella ha firmato?

Innanzitutto perché il Decreto era già stato convertito in legge con il voto parlamentare e non vi era alcuna possibilità di rinvio dopo la conversione.

Il presidente può segnalare dubbi prima della conversione, ma una volta approvato non ha più strumenti per bloccarlo.

D’altronde il controllo finale spetta ancora alla Consulta, non al Quirinale!

Ma se la Cassazione o la Corte Costituzionale dicono che la legge è incostituzionale?

Ecco, questo è esattamente il punto del sistema di pesi e contrappesi:

  • Il Presidente non è l’unico garante della costituzionalità.

  • La Corte Costituzionale è l’organo competente per giudicare ufficialmente la legittimità delle leggi dopo la promulgazione.

  • Altre autorità (es. Cassazione, Consiglio di Stato, TAR, Magistratura) possono segnalare dubbi e sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma non annullano la legge da sole.

I Giudici della Corte Costituzionale


Quindi la Corte Costituzionale cosa fa? Quando interviene?

Le sue competenze sono regolate dall’articolo 134 della Costituzione, che stabilisce la competenza della Corte costituzionale a giudicare: se le leggi (statali o regionali) rispettano la Costituzione; i conflitti di competenza tra istituzioni (come Stato e Regioni); le accuse contro il Presidente della Repubblica.

Inoltre l’articolo 137 specifica che le decisioni della Corte sono definitive e non impugnabili.

La legge Legge 87/1953, invece, spiega come funziona la Corte e come si arriva al giudizio di legittimità costituzionale.

Secondo questa norma i dubbi possono essere sollevati:

  • dal giudice, durante un processo,

  • dallo Stato o da una Regione, nei conflitti.

Il giudice che solleva il dubbio deve spiegare perché la legge incide sul caso concreto e perché potrebbe violare la Costituzione.

Se la Corte ritiene la legge incostituzionale, la norma cessa di avere effetto il giorno dopo la pubblicazione della sentenza, ed è come se fosse cancellata.


Conclusione: il Presidente non è un censore politico!

Mattarella firma leggi anche se ha perplessità, perché il suo compito non è bloccare la volontà del Parlamento, ma garantire il rispetto minimo dei principi costituzionali.

Solo in casi estremi e clamorosi interviene con un rinvio formale mentre, per tutto il resto, è la Corte Costituzionale a dire l’ultima parola.

Questo equilibrio istituzionale è consolidato nella prassi costituzionale, anche secondo le opinioni prevalenti tra costituzionalisti come Zagrebelsky, Ainis, Cheli e altri.


Creative Commons – CC BY-ND 4.0

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